Avviso adesione rottamazione quinquies e pubblicazione deliberazione

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IL Comune di Arbus , con delibera n° 30 del 29 luglio 2026 la, ha stabilito di aderire alla “rottamazione quinquies” come consentito e con le modalità disciplinate dall’articolo 1, commi da 82 a 101, delle leggi  n° 199/2025 e dall’articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con legge n°  88/2026.

Data:

31 Luglio 2026

Tempo di lettura:

1 Min

IL Comune di Arbus , con delibera n° 30 del 29 luglio 2026 la, ha stabilito di aderire alla “rottamazione quinquies” come consentito e con le modalità disciplinate dall’articolo 1, commi da 82 a 101, delle leggi  n° 199/2025 e dall’articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con legge n°  88/2026.

Pertanto per i contribuenti si apre la possibilità di regolarizzare i debiti affidati alla Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi  a tutti i carichi tributari (es IMU, TARI, ICI, ecc.) e non tributari (sanzioni codice della strada)

Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione.

La definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l’articolo 1, comma 87, legge n°199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice

Il vantaggio principale è la riduzione dell’importo dovuto, per cui il contribuente paga solo il capitale del debito e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n.°285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’articolo 27, legge n° 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;

La misura non scatta automaticamente. È necessario presentare domanda e attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che definisce anche il piano di pagamento.

Il debito può essere saldato in un’unica soluzione oppure a rate. La rateizzazione consente di diluire il pagamento nel tempo ma il beneficio della sanatoria resta vincolato al rispetto puntuale delle scadenze. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.

La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento, oppure se si saltano alcune rate previste dal piano. In queste ipotesi, il contribuente perde i vantaggi della definizione agevolata e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi riattivati.

La rottamazione non è automatica per il contribuente. Anche nel caso di adesione da parte del Comune, la sanatoria non si applica automaticamente. Il contribuente dovrà infatti seguire una procedura precisa:

  • attendere la comunicazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • presentare domanda di adesione entro i termini previsti;
  • scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione.

 La deliberazione consiliare di adesione è stata predisposta e approvata delle scadenze originariamente previste, ad iniziare dall’adesione del Comune da approvare e spedire ad ADER  entro il 31 luglio 2026

La procedura  si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader).

Per ulteriori informazioni è possibile:

A cura di

Ufficio Tributi

Via Pietro Leo, 57 - 09031

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Ultimo aggiornamento

31 Luglio 2026

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