Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2025
L’Imposta di Soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017. Per previsione legislativa, è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
28 Gennaio 2025
L’Imposta di Soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017. Per previsione legislativa, è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Arbus ha istituito l’imposta con l’approvazione, nel 2023, del relativo Regolamento, come da Delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 19 dicembre; essa entrerà ufficialmente in vigore il 1° marzo 2024.
Entrambi i documenti sono raggiungibili nel sito del comune www.comune.arbus.su.it sezione “Amministrazione Trasparente”
E' soggetto all'imposta quindi la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Arbus
Egli/ella dovrà corrispondere la tariffa per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
Il gestore della struttura ricettiva, invece, è responsabile del pagamento dell’imposta per conto del Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Esso deve presentare:
- La dichiarazione annuale al Ministero dell’economia e delle finanze, da effettuarsi telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del medesimo.
- Il modello 21 come agente contabile da inoltrare poi alla Corte dei Conti riferito sempre all' anno precedente.
Ai sensi della delibera di Giunta n° 221 del 22 dicembre 2023, si applicano le seguenti tariffe:
(alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali)
Classificazione | Imposta (€uro) a persona /notte |
Strutture a 1 stella | 1,00 |
Strutture a 2 stelle | 1,50 |
Strutture a 3 stelle | 2,50 |
Strutture a 4 stelle | 3,50 |
Strutture a 5 stelle | 5,00 |
(campeggi, villaggi turistici, marina resort)
Classificazione | Imposta (€uro) a persona /notte | |
Strutture a 1 stella | 1,00 | |
Strutture a 2 stelle | 1,00 | |
Strutture a 3 stelle | 2,00 | |
Strutture a 4 stelle | 3,00 | |
Strutture a 5 stelle | 4,00 |
(bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù)
Classificazione | Imposta (€uro) a persona /notte |
Strutture a 1 stella | 2,00 |
Strutture a 2 stelle | 3,00 |
Strutture a 3 stelle | 4,00 |
IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE
Classificazione | Imposta (€uro) a persona /notte |
Unica | 2,00 |
AGRITURISMO E ITTIOTURISMO
Classificazione | Imposta (€uro) a persona /notte |
Unica | 2,00 |
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
2. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente; nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori; ill paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
3. le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
4. studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
5. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
6. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
7. Ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635
I gestori delle strutture, oltre a riscuotere l’imposta per conto del Comune di Arbus, devono eseguire i seguenti adempimenti, avendo cura di conservare le relative copie per 5 anni
Il riversamento dell'imposta riscossa sarà effettuato tramite il portale PagoPa del comune di Arbus, raggiungibile dal link:
https:// www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/ PagamentiAnonimiScegliServizio? tipoPagamentoLabel=noiuv&avvisoGenerico=False&codicePagamento=0
Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo, in base al quale somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.
Sanzioni
Nel caso di omesso, parziale versamento da parte sia del gestore che dell’ospitante, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento si applicano le seguenti sanzioni
Il rimborso di un’eventuale somma non dovuto non inferiore a € 10,00 può essere richiesto compilando l’apposito modulo entro 5 anni dal momento in cui esso è sorto
Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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